Idoneità Alloggiativa
Scheda del servizio
Il certificato di idoneità abitativa (o alloggiativa) attesta l'abitabilità dell'alloggio in cui si vive, ovvero certifica che la metratura dell'immobile è sufficientemente grande per il numero di soggetti che vi coabitano.
Il certificato di conformità ai requisiti igienico-sanitari attesta la salubrità dell’ambiente domestico nel quale si abita, ovvero certifica che l’immobile sia provvisto di servizi igienici adeguati e di un’adeguata ventilazione e temperatura.
Entrambi i certificati sono richiesti se:
- ha presentato richiesta di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ex “carta di soggiorno”;
- ha inoltrato domanda per ricongiungimento familiare;
- è appena entrato in Italia per lavoro subordinato, al momento della stipula del contratto di soggiorno;
- è appena entrato in Italia per lavoro autonomo;
- ha attuato la procedura di “ingresso di familiari al seguito” ;
- ha attuato la procedura di “coesione familiare”
Il mancato possesso dei requisiti alloggiativi e igienico-sanitari costituisce motivo ostativo al rilascio dei titoli di soggiorno di cui sopra.
Prima dell’emanazione da parte del Ministero dell’Interno della Circolare n. 7170 del 18 Novembre 2009 i certificati venivano rilasciati alle abitazioni che rientravano nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con grande disparità di trattamento di regione in regione.
La Circolare n. 7170 del 18 Novembre 2009 ha finalmente chiarito e uniformato i criteri per il rilascio delle certificazioni disponendo che si potrà considerare idoneo un alloggio che corrisponda ai parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 5 Luglio del 1975 del Ministero della Sanità, valevole per tutta la cittadinanza e su tutto il territorio nazionale, dando peraltro piena attuazione a quanto stabilito dalla Direttiva europea 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare la quale dispone che : “[..] lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone di un alloggio [...] che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato”.
Riportiamo, di seguito, una sintesi dei parametri minimi di conformità previsti dal Decreto Ministeriale 5 Luglio del 1975 del Ministero della Sanità:
- L’altezza minima interna utile dei locali abitati dove essere di m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita una riduzione dell’altezza minima dei locali a m 2,55.
- La superficie abitabile deve essere non inferiore a :
• mq 14 - per 1 persona
• mq 28 – per 2 persone
• mq 42 – per 3 persone
• mq 56 – per 4 persone
• + 10 mq - ogni abitante successivo
• mq 28 – alloggio monostanza per 1 persona
• mq 38 - alloggio monostanza per 2 persone
- Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestra apribile.
- La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
Il certificato di conformità ai requisiti igienico-sanitari attesta la salubrità dell’ambiente domestico nel quale si abita, ovvero certifica che l’immobile sia provvisto di servizi igienici adeguati e di un’adeguata ventilazione e temperatura.
Entrambi i certificati sono richiesti se:
- ha presentato richiesta di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ex “carta di soggiorno”;
- ha inoltrato domanda per ricongiungimento familiare;
- è appena entrato in Italia per lavoro subordinato, al momento della stipula del contratto di soggiorno;
- è appena entrato in Italia per lavoro autonomo;
- ha attuato la procedura di “ingresso di familiari al seguito” ;
- ha attuato la procedura di “coesione familiare”
Il mancato possesso dei requisiti alloggiativi e igienico-sanitari costituisce motivo ostativo al rilascio dei titoli di soggiorno di cui sopra.
Prima dell’emanazione da parte del Ministero dell’Interno della Circolare n. 7170 del 18 Novembre 2009 i certificati venivano rilasciati alle abitazioni che rientravano nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con grande disparità di trattamento di regione in regione.
La Circolare n. 7170 del 18 Novembre 2009 ha finalmente chiarito e uniformato i criteri per il rilascio delle certificazioni disponendo che si potrà considerare idoneo un alloggio che corrisponda ai parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 5 Luglio del 1975 del Ministero della Sanità, valevole per tutta la cittadinanza e su tutto il territorio nazionale, dando peraltro piena attuazione a quanto stabilito dalla Direttiva europea 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare la quale dispone che : “[..] lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone di un alloggio [...] che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato”.
Riportiamo, di seguito, una sintesi dei parametri minimi di conformità previsti dal Decreto Ministeriale 5 Luglio del 1975 del Ministero della Sanità:
- L’altezza minima interna utile dei locali abitati dove essere di m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita una riduzione dell’altezza minima dei locali a m 2,55.
- La superficie abitabile deve essere non inferiore a :
• mq 14 - per 1 persona
• mq 28 – per 2 persone
• mq 42 – per 3 persone
• mq 56 – per 4 persone
• + 10 mq - ogni abitante successivo
• mq 28 – alloggio monostanza per 1 persona
• mq 38 - alloggio monostanza per 2 persone
- Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestra apribile.
- La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | edilizia - urbanistica - LL.PP. | ||||
Responsabile | Responsabile area Tecnica: geom. Stefania Quaglini Responsabile unico del procedimento: geom. Stefania Quaglini |
||||
Personale | geom. Stefania Quaglini | ||||
Indirizzo | piazza Libertà 26 | ||||
Telefono |
0131 80141 poi 3 |
||||
tecnico@comune.volpedo.al.it |
|||||
PEC |
volpedo@pcert.it |
||||
Apertura al pubblico |
|
Modulistica
- relazione tecnica da allegare alla richiesta di idoneità abitativa alloggio [.doc 85 Kb - 23/07/2025]
Ultimo aggiornamento pagina: 23/07/2025 09:43:01